DPCM 18.10.20

Le novità dell’allegato A del DPCM 18.10.20

(che sostituisce l’allegato 8 del DPCM 13.10.20)

  1. non è prevista alcuna comunicazione di inizio attività al Comune e alla USL territorialmente competente;
  2. non si prevede più il progetto organizzativo del servizio e, quindi, non trova più applicazione il punto 3 dell’ordinanza del Presidente della GR Toscana n. 61 del 30.5.20 sulla presentazione del Progetto al Comune tramite la piattaforma SUAP (peraltro disattivata a settembre) o altro canale (come avevamo suggerito);
  3. venendo meno il progetto, nulla dovrà essere comunicato alla USL;
  4. si ribadisce l’obbligo di organizzare e svolgere le attività in piccoli gruppi abbinati ad un operatore, ma non si indica il numero massimo dei componenti ciascun gruppo e il correlato numero di operatori, rinviandosi ad “indicazioni stabilite su base regionale” (cfr. sezione 2.2 allegato A);
  5. nel caso di attività senza pernottamento (per quelle con pernottamento la rilevazione resta obbligatoria), è raccomandata ma non più necessaria la rilevazione della temperatura, ma resta fermo l’obbligo dell’autocertificazione da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale (cfr. sezione 2.8 allegato A);

Rimangono fermi (in base ai DPCM 13.10.20 e 18.10.20

e all’allegato A di quest’ultimo) i seguenti adempimenti/obblighi:

  • l’obbligo della sottoscrizione di un patto di corresponsabilità con le famiglie, finalizzato al rispetto delle regole di gestione e delle misure di contenimento della diffusione del contagio epidemiologico da COVID -19 secondo lo schema allegato al vademecum (v. punto 5 dell’ordinanza del Presidente della GR Toscana n. 61 del 30.5.20);
  • l’obbligo della tenuta di un registro delle presenze (cfr. sezione 2.8 allegato A);
  • l’obbligo dell’autocertificazione da parte dell’esercente la responsabilità genitoriale (cfr. sezione 2.8 allegato A);
  • l’obbligo di potenziare il rapporto numerico che verrà stabilito dalle Regioni nel caso di bambini/adolescenti con disabilità;
  • l’obbligo della stabilità del gruppo e del rapporto tra adulti e bambini/ragazzi, nel senso: 1) che il gruppo deve rimanere sempre lo stesso; 2) che quel rapporto deve mantenersi per tutto il tempo delle attività; 3) che l’adulto cui è affidato il singolo gruppo deve essere sempre lo stesso (le tre condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo);
  • la raccomandazione di evitare contatti tra gruppi diversi;
  • l’utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva (art. 1 comma 1 DPCM 13.10.20) nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (le mascherine non devono essere utilizzate nel caso di persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché da coloro che, per interagire con i predetti, versino nella stessa incompatibilità).
  • l’obbligo di rispettare e far rispettare le seguenti distanze:
  • laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro (attività statiche e motorie) è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri ( punto 7 dell’ordinanza del Presidente della GR Toscana n. 61 del 30.5.20);
  • nel caso di attività fisica la distanza deve essere di 2 metri.
  • l’indicazione (definita fondamentale) di organizzare e svolgere le attività in più spazi o aree, privilegiando quelli all’aperto;
  • la raccomandazione, nel caso di attività svolte in spazi chiusi, di un’areazione abbondante e di un frequente cambio d’aria (tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo).